La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul sito: http://www.innovazionepa.gov.it (Dipartimento Funzione Pubblica) la seguente nota, in data 14 Febbraio 2011, che riportiamo.
“La legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di “Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità atlantica” prevede l’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte.
L’art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Con Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. provvedimento mille proroghe 2011), ed in particolare per effetto dell’articolo 1, è stata prorogata al 31 marzo 2011 la data prevista dalla nominata legge n. 244/2007, con possibilità di applicare il beneficio di cui alla legge n. 98/1971 a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa richiamata, nei limiti di spesa previsti.
Ai fini dell’assunzione, la domanda deve essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento. Sul formale inquadramento provvede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, il Dipartimento della Funzione pubblica”.
23 Febbraio 2011.