COMUNICATO 25 DEL 29.10.2020
CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 18/10/2020 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO.
Il Giudice Sportivo, – letti gli atti di gara; – letta, comunque, l’irrituale “memoria illustrativa” dell’Ilvamaddalena; – richiamata in toto e qui integralmente ritenuta la propria Delibera pubblicata nel CU nr. 22 del 2020,
avuto riguardo alle ragioni della squalifica del capitano dell’Ilvamaddalena Filinesi Vincenzo fino a tutto il 30.04.2023 e dell’inibizione del dirigente Deleuchi Vincenzo fino al 23.11.2020;
– considerato che, nel rapporto di gara dell’arbitro e nelle conformi segnalazioni dei suoi due assistenti, è dato leggere che, per il violento fatto oggetto della più sopra citata decisione di questo G.S., il direttore di gara è stato costretto a far terminare in via anticipata la partita in epigrafe al 44° minuto del secondo tempo quando le squadre si trovavano sul risultato di 1 a 1;
– richiamate le norme sui poteri assoluti dell’arbitro circa la valutazione da parte sua dei fatti idonei all’interruzione della gara, soprattutto se provocata da violenze fisiche da lui subite (art. 64 N.O.I.F. e regola 5 del gioco del calcio decisioni ufficiali F.I.G.C.) e sulle conseguenti sanzioni dirette ad influire sul risultato finale della partita (art. 10 N.C.G.S.);
– considerato che, senza ombra di dubbio, il grave fatto di violenza denunciato all’unisono dall’arbitro e dai suoi due assistenti, siccome posto in essere contro il direttore di gara dal tesserato dell’Ilvamaddalena Filinesi Vincenzo, ha influito sul regolare svolgimento della gara, portando l’arbitro a farla terminare prima del tempo regolamentare;
DELIBERA -di punire, ex art. 10 1° comma N.C.G.S., l’Ilvamaddalena con la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 in favore dell’Idolo.