Home » News » News » Attualità » Accertamenti tecnico scientifici nelle acque antistanti l’ex Arsenale.

La Maddalena, 11 Ottobre 2011.

A seguito della consegna dei lavori disposta ieri dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, questa Capitaneria di porto ha oggi adottato l’Ordinanza n. 117/2011 relativa all’esecuzione, in località “Porto Arsenale, degli accertamenti tecnico/scientifici dei fondali antistanti l’ex Arsenale della Marina Militare.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio dott.  Sandro DE MURO, Professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari, curerà La direzione tecnico – scientifica di tali interventi di verifica (carotaggi e campionatura dei materiali) che, effettuati dalla ditta G.D.P. Edilizia s.r.l. di La Maddalena, coadiuvata dalla società Geopolaris s.r.l. di Livorno, si svolgeranno sotto il coordinamento e la diretta vigilanza e collaborazione di uomini e mezzi  navali di questa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e l’intervento del personale del IV Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari.

Le operazioni tecniche, della prevista durata complessiva di circa dieci giorni lavorativi, avranno inizio, presumibilmente, nel corso del primo pomeriggio di oggi.

 

 

 

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N° 117/2011

 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto diLa Maddalena,

VISTO il Decreto di Sequestro n. 485/2011 R.G. (n. 221/11 R. Sequ.) in data 26.05.2011 della Procura della Repubblica  presso il Tribunale di Tempio Pausania relativo al fondale antistante l’ex Arsenale Militare di La Maddalena, attualmente in custodia giudiziaria al sig. MANZONI Pascal, nella sua qualità di Direttore del porto dipendente della M.i.t.a. Resort s.r.l. (specchio acqueo portuale esterno, già in concessione alla medesima società) ed a questa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, in qualità di Capitaneria di Porto competente per territorio (specchio acqueo portuale interno, indicativamente identificato dalla congiungente tra il molo di sopraflutto e capo Vaticano, con esclusione dell’area già in custodia alla predetta s.r.l.);
VISTA la propria Ordinanza n. 38/11 in data 27.05.2011, con la quale, in applicazione del predetto decreto dell’Autorità Giudiziaria  di Tempio Pausania (A.G.), è stata interdetta ogni attività che interessi il fondale o comunque possa comportare l’alterazione dello stato dei luoghi nella zona di mare antistante il medesimo ex Arsenale;
VISTO il provvedimento in data 10.10.2011, con il quale, a seguito dell’indagine di mercato espletata da questa Autorità Marittima per conto della stessa Autorità Giudiziaria, il Sig. Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del procedimento penale di cui sopra ha conferito formale commessa alla G.P.D. Edilizia s.r.l., con sede a La Maddalena(OT), P. I.V.A. 01279070906, per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’offerta commerciale presentata il 05.09.2011, relativa all’esecuzione in località “Porto Arsenale” del comune di La Maddalena di accertamenti tecnico/scientifici funzionali all’esperimento della Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta con provvedimento in data 23.08.2011;
VISTA la documentata istanza presentata dalla G.P.D. Edilizia s.r.l., in data 10.10.2011, intesa ad ottenere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione, l’autorizzazione ad effettuare, nei limiti e con le prescrizioni impartite dall’A.G. procedente, gli interventi di cui alla predetta commessa di lavori;
VISTA la propria Autorizzazione n. 118/2011 in data 11.10.2011;
VISTO il D. Lgs 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed il D.Lgs. 27.07.1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali”.
VISTA la Legge10.12.1977 n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72).
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di indagine.
VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO

che per una prevista durata di giorni dieci lavorativi, e comunque sino a termine esigenze, la Società G.P.D. Edilizia s.r.l., coadiuvata dalla  Società GeoPolaris s.r.l., procederà, dalle ore 08.00 sino al tramonto del sole, ad effettuare, alle dirette dipendenze operative del Consulente Tecnico dott. Sandro DE MURO, accertamenti tecnico/scientifici nelle acque antistanti l’ex Arsenale M.M. di La Maddalena, all’interno di una zona di mare, delimitata esternamente dalle seguenti coordinate geografiche, meglio indicate nell’allegata cartina:

PUNTO

LATITUDINE (WGS84)

LONGITUDINE (WGS84)

A

41°12,791’N

009°25,832’E

B

41°12,726’N

009°25,837’E

C

41°12,743’N

009°26,250’E

D

41°12,858’N

009°26,241’E

 

O R D I N A

 

ARTICOLO 1

(Divieti generali)

Ferma restando la disciplina di cui alla richiamata Ordinanza n. 38/2011, a decorrere dalla data odierna e sino a termine esigenze, all’interno della zona di mare delimitata dai punti sopra indicati, è vietato:

  1. transitare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale, fatta eccezione per quelle appositamente autorizzate da questa Autorità Marittima, nonché per quelle preposte alla sicurezza e sorveglianza delle attività;
  2. praticare la balneazione;
  3. effettuare attività di immersione di qualunque tipo e con qualunque tecnica, fatta eccezione per quelle strettamente connesse alle attività di indagine appositamente autorizzate con proprio atto citato in premessa;
  4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
  5. ostacolare in qualsiasi modo il regolare e sicuro svolgimento delle attività in questione.

ARTICOLO 2

(Divieti particolari)

 

A decorrere dalla data odierna e sino a termine esigenze, tutte le unità in transito all’esterno dell’area interdetta, meglio indicata nell’allegata cartina, dovranno altresì prestare la massima attenzione, valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e mantenere altresì la velocità di sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare.

 

ARTICOLO 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili per i danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione importerà l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli artt. 1175 e 1232 del medesimo Codice.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con l’impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall’art. 53 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: “Codice della Nautica da Diporto”.

 

 

ARTICOLO 4

(Pubblicazione)

 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata: mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, la comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=16.

Il Comandante C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO.

 

Massimiliano Marras

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