Città di La Maddalena- Provincia di Olbia Tempio
ORDINANZA DEL SINDACO- Numero 14 del 25/07/2012
Oggetto: DIVIETO ALL’UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELLE ACQUE PRESENTI NELLE CONDOTTE IDRICHE
IL SINDACO
Vista
l’ordinanza sindacale n. 13 del 13.07.2012 con la quale si revocava l’ordinanza sindacale n. 12 del 12.07.2012 relativa alla dichiarazione di non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena;
la nota dell’ASL n. 2 di Olbia – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 36702 del 20.07.2012 con la quale vengono comunicati gli esisti delle analisi effettuate dall’ARPAS di
Sassari sulle acque prelevate in data 02.07.2012 nel punto di consegna della rete presso l’utenza SSR3510 dai quali emerge la NON rispondenza delle acque ai requisiti minimi di legge per superamento dei valori dei seguenti parametri:
o Ossidabilità (valore rilevato > 6.30 mg/lO2)
o Nitriti (valore rilevato: 0,31 mg/l)
Dato Atto che il D.Lgs. n°31/2001, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
Verificato
che il predetto Decreto legislativo impone all’art. 10, in caso di riscontro di superamento dei valori previsti dai requisiti minimi, che l’azienda unità sanitaria locale interessata, comunichi al gestore l’avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tramite l’emissione di un ordinanza Sindacale;
Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente, così come previsto dall’art. 6 comma 5bis del D.Lgs 31/2001;
che, alla luce di quanto su esposto, l’acqua prelevata non risulta idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre,bevande), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa;
Viste
le vigenti leggi in materia;
il D.Lgs. 267/2000 art. 54;
ORDINA
Il divieto all’utilizzo per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre,bevande), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa;
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:
A.S.L. n° 2 di Olbia – Viale A. Moro ang. Via Peruzzi
Abbanoa S.p.A. – Via Macerata Olbia
ARPAS – Via Rockfeller, 58-60 Sassari
Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
Dirigente Direzione Opere Pubbliche
Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
Organi di stampa locale
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).
IL SINDACO Angelo COMITI.