Comune di La Maddalena- Provincia di Olbia Tempio
Ordinanza numero 12 del 15 Luglio 2011.
Il Sindaco richiamata l’ordinanza n. 11 del 07 luglio 2011 con la quale veniva ordinato il divieto, di accesso, transito e stazionamento per interventi di disinfestazione da zecche ed altri insetti nei pressi delle spiagge maggiormente frequentate, lungo i camminamenti d’accesso e tra la vegetazione di retro-spiaggia, secondo il seguente calendario.
LUNEDI’ 18 LUGLIO – ISOLA CAPRERA.
- Spiagge Cala Portese e Due Mari lato ovest
- Spiagge Porto Palma
- Spiagge Cala Andreani e Relitto
- Spiaggia nord-ovest Punta Rossa
- Spiaggia “Doggie Beach”
MARTEDI’ 19 LUGLIO – ISOLA CAPRERA
- Spiagge Cala Napoletana
- Spiagge Cala Serena
- Spiagge Cala Coticcio
- Spiaggia Cala Brigantina
- Spiagge Punta Fico
Dato atto che gli interventi programmati per lunedì 11 e martedì 12 luglio sono stati regolarmente eseguiti;
Vista la nota inviata via fax in data 15/07/2011 dalla Multis S.p.A., società incaricata dalla Provincia di Olbia-Tempio allo svolgimento del servizio di disinfestazione in oggetto, con la quale si fa presente che per le giornate di lunedì 18 e martedì 19 luglio sono previste condizioni meteo non favorevoli che impediscono l’esecuzione degli interventi di disinfestazione sulle spiagge dell’Isola di Caprera;
Dato atto che con la nota citata la Multis S.p.A. Propone di eseguire gli interventi, originariamente previsti per lunedì 18 e martedì 19 luglio, nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 luglio;
Ritenuto, pertanto, dover spostare le date previste per gli interventi di disinfestazione delle spiagge dell’Isola di Caprera nelle date di lunedì 18 e martedì 19 luglio;
Atteso che è necessario revocare l’ordinanza n. 11 del 07 luglio 2011 per la parte relativa alla chiusura delle spiagge di Caprera nelle date di lunedì 18 e martedì 19 luglio;
Ritenuto dover chiudere l’accesso ai siti interessati dagli interventi di disinfestazione in oggetto per 24 ore al fine di evitare possibili danni alla salute della popolazione nelle date di lunedì 25 e martedì 26 luglio;
Tenuto conto che l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, secondo gli accordi intercorsi con l’Ufficio Ambiente, supporterà le operazioni in data 26 luglio garantendo il trasporto via mare degli operatori della Multis S.p.A. nei siti difficilmente raggiungibili con mezzi terrestri;
Attesa la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità pubblica;
Visti:
- l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale.
D I S P O N E
la revoca dell’ordinanza n. 11 del 07 luglio 2011 per la parte relativa alla chiusura delle spiagge di Caprera nelle date di lunedì 18 e martedì 19 luglio in quanto gli interventi di disinfestazione previsti in tali date sono rinviati a lunedì 25 e martedì 26 luglio su proposta della Multis S.p.A. a causa delle condizioni meteo previste non favorevoli che impediscono l’esecuzione degli interventi nelle date originariamente programmate.
O R D I N A
il divieto, di accesso, transito e stazionamento presso le spiagge dell’Isola di Caprera interessate dagli interventi di disinfestazione secondo il seguente calendario:
LUNEDI’ 25 LUGLIO – ISOLA CAPRERA
- Spiagge Cala Portese e Due Mari lato ovest
- Spiagge Porto Palma
- Spiagge Cala Andreani e Relitto
- Spiaggia nord-ovest Punta Rossa
- Spiaggia “Doggie Beach”
MARTEDI’ 26 LUGLIO – ISOLA CAPRERA
- Spiagge Cala Napoletana
- Spiagge Cala Serena
- Spiagge Cala Coticcio
- Spiaggia Cala Brigantina
- Spiagge Punta Fico
DISPONE
che la Multis S.p.A., in collaborazione con l’Ufficio Ambiente e l’Ente Parco,
- proceda all’esecuzione degli interventi di disinfestazione delle spiagge, lungo i camminamenti d’accesso e tra la vegetazione di retro-spiaggia, secondo il calendario citato;
- predisponga, per tempo, la delimitazione dei siti interessati con idonea segnaletica;
- assicuri un’adeguata informazione ai cittadini sulla presenza dei divieti di accesso, transito e stazionamento nei giorni interessati dalle operazioni;
DISPONE
che il Comando di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica vigilino sull’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.
DISPONE
che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
DISPONE ALTRESI’
che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:
- Prefettura di Sassari
- Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
- Assessorato Regionale all’Ambiente
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
- Stazione Carabinieri di La Maddalena
- Corpo Forestale dello Stato – Stazione Caprera
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania
- Capitaneria di Porto di La Maddalena
- A.S.L. n° 2 di Olbia
- Responsabile LL.PP. E Manutenzioni del Comune di La Maddalena
- Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
- Multis S.p.A.
A norma dell’art. 3 , comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).
Il Sindaco, Angelo Comiti.