ORDINANZA DEL SINDACO ANGELO COMITI
Numero 8 del 26/04/2013
Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE GOLFO DI STAGNALI.
IL SINDACO
Vista la nota dell’ARPAS – Dipartimento di Sassari, Servizio attività laboratoristiche – prot. 11163 del 26.04.2013 con la quale viene comunicato il superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010 su campioni prelevati in data 2304.2013 presso la stazione di monitoraggio del Golfo di Stagnali;
DATO ATTO che i parametri fuori norma sono i seguenti:
- · Escherichia Coli valore analitico 782 (valore limite 500)
- · Enterococchi Intestinali valore analitico 250 (valore limite 200)
VISTO il D.M. 30.3.2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
DATO ATTO che il succitato D.M. prevede all’art 2 c. 4 che, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite, venga adottato un divieto temporaneo di balneazione attraverso un ordinanza sindacale e vengano apposti segnali di divieto per i bagnanti;
RITENUTO dover provvedere all’immediato divieto di balneazione nei tratti costieri indicati nella citata nota dell’ARPAS al fine della salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 152/06;
VISTO lo Statuto Comunale.
O R D I N A
Con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di pertinenza del punto di monitoraggio denominato GOLFO STAGNALI (B281SS) e, precisamente, nell’area delimitata dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Coord. EST 1’538’318 Coord. NORD 4’561’062
Coord. EST 1’537’532 Coord. NORD 4’561’576
D I S P O NE
che l’apposizione dei cartelli indicanti i divieti di cui sopra sia effettuata entro 24 ore dall’emanazione della presente ordinanza a cura del Servizio Manutenzioni del Comune di La Maddalena;
DISPONE
che il Comando di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica vigilino sull’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.
DISPONE
che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
DISPONE ALTRESI’
che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:
- Ministero della Salute
- Prefettura di Sassari
- Assessorato Sanità RAS
- Arpas – Dipartimento di Sassari
- Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
- Assessorato Regionale all’Ambiente
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
- Stazione Carabinieri di La Maddalena
- Corpo Forestale dello Stato – Stazione Caprera
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania
- Capitaneria di Porto di La Maddalena
- A.S.L. n° 2 di Olbia
- Dirigente Direzione Opere Pubbliche
- Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).